Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Obbligo di notificazione e obbligo di concessione
< Art. 2 Definizioni
> Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma

Art. 3

Chi intende emettere un programma svizzero deve:

a.
notificarlo previamente all’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale); oppure
b.
disporre di una concessione secondo la presente legge.

Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali