Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Obbligo di notificazione e obbligo di concessione
< Art. 2 Definizioni
> Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma
Art. 3
Chi intende emettere un programma svizzero deve:
- a.
- notificarlo previamente all’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale); oppure
- b.
- disporre di una concessione secondo la presente legge.
Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali