Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri
Capitolo 2: Società svizzera di radiotelevisione
Sezione 3: Attività non previste nella concessione
< Art. 28 Offerta editoriale destinata all’estero
> Art. 30

Art. 29

1 La SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo devono notificare previamente all’Ufficio federale le attività non definite nella concessione che potrebbero nuocere alla posizione e al compito di altre aziende mediatiche svizzere.

2 Se l’attività in questione nuoce all’adempimento del mandato di programma o limita considerevolmente il margine di sviluppo di altre aziende mediatiche, il Dipartimento può imporre oneri in materia di attività commerciale, finanziamento, contabilità separata e separazione delle strutture organizzative o vietare tale attività.


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali