Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 4: Obblighi di notificazione, d’informazione, di rapporto e di registrazione
< Art. 18 Relazione annuale e conto annuale
> Art. 20 Registrazione e conservazione delle trasmissioni
Art. 19 Dati statistici
1 L’Ufficio federale allestisce una statistica in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per:
- a.
- elaborare e applicare il diritto;
- b.
- avere una visione d’insieme del mercato.
2 Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari.
3 L’Ufficio federale può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici.
Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali