Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 3: Pubblicità e sponsorizzazioni
< Art. 10 Divieti in materia di pubblicità
> Art. 12 Sponsorizzazione

Art. 11 Inserimento nei programmi e durata della pubblicità

1 La pubblicità dev’essere di regola inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi. Il Consiglio federale stabilisce quando si può derogare a questo principio. Le deroghe non devono pregiudicare l’integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata.

2 La pubblicità non deve di regola superare il 15 per cento del tempo d’antenna quotidiano di un programma, nonché il 20 per cento del tempo d’antenna di un’ora. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

3 Nel disciplinare le deroghe ai principi di cui ai capoversi 1 e 2 il Consiglio federale tiene conto dei seguenti criteri:

a.
mandati di prestazioni delle emittenti;
b.
posizione economica della radio e della televisione;
c.
concorrenza transfrontaliera;
d.
normative internazionali in materia di pubblicità1;
e.
esigenze del pubblico.

1 Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10)


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali