Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo decimo: Disposizioni finali
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
< Art. 108 Piani delle reti emittenti
> Art. 110 Concessioni per l’utilizzo di linee

Art. 109 Contributi provenienti dal canone

1 Le emittenti di programmi radiotelevisivi che al momento dell’entrata in vigore della presente legge ricevono una quota dei proventi del canone secondo l’articolo 17 capoverso 2 LRTV 19911 possono far valere un diritto a una quota del canone sino alla scadenza della loro concessione secondo l’articolo 107. Il diritto a una quota del canone e il calcolo della quota si conformano all’articolo 17 capoverso 2 LRTV 1991 e all’articolo 10 dell’ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla radiotelevisione.

2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, l’Ufficio federale può attribuire quote del canone a emittenti titolari di una concessione rilasciata conformemente alla LRTV 1991 e che hanno iniziato a diffondere il loro programma dopo l’entrata in vigore della presente legge.

3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone (art. 70) tenendo conto del fabbisogno finanziario.

4 Il disciplinamento transitorio di cui al capoverso 1 è applicabile sino al momento in cui sono rilasciate le concessioni con partecipazione al canone secondo gli articoli 38–42, al più tardi però cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.


1 [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 allegato n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790 allegato n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039 art. 2]
2 [RU 1997 2903, 2004 4531, 2006 4395]


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali