Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Campo d’applicazione, definizioni
> Art. 2 Definizioni

Art. 1 Campo d’applicazione

1 La presente legge disciplina l’emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi). Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione č retta dalla legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC).

2 La presente legge non č applicabile alle offerte che hanno una portata editoriale limitata. Il Consiglio federale definisce i criteri.


1 RS 784.10


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali