Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 11: Statistica ufficiale sulle telecomunicazioni
< Art. 98 Dati raccolti dall’UFCOM
> Art. 100 Utilizzazione dei dati

Art. 99 Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a trasmettere gratuitamente all’UFCOM le informazioni necessarie all’elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.

2 In particolare, sono tenuti a compilare i questionari elaborati dall’UFCOM in modo esaustivo, veritiero ed entro il termine fissato.


Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali