Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 10: Interessi nazionali preponderanti
Sezione 1: Prestazioni in situazioni straordinarie
< Art. 92 Designazione dei fornitori
> Art. 94 Provvedimenti

Art. 93 Indennità

1 L’indennità spettante ai fornitori di servizi di telecomunicazione per le loro prestazioni è stipulata in un contratto con gli organi incaricati di preparare le trasmissioni in situazioni straordinarie. Sono presi in considerazione i seguenti elementi di costo:

a.
le tariffe ordinarie per l’utilizzazione dei servizi pubblici;
b.
le tariffe ordinarie per le reti della polizia, delle organizzazioni di salvataggio e dei servizi medici;
c.
i prezzi di costo per la preparazione di impianti di telecomunicazione e di locali;
d.
i prezzi di costo per le reti utilizzate in esercizio permanente; se tali reti sono utilizzate ad altri fini, si applicano le tariffe ordinarie;
e.
nell’ambito di esercitazioni:
1.
le tariffe ordinarie per l’utilizzazione di servizi pubblici,
2.
i prezzi di costo per la preparazione e lo smantellamento degli impianti di telecomunicazione utilizzati,
3.
i prezzi di costo per l’utilizzazione degli impianti in base alla durata effettiva dell’impiego.

2 Se un fornitore è obbligato a mettere a disposizione i servizi necessari, l’UFCOM stabilisce la relativa indennità sulla base degli elementi di costo di cui al capoverso 1.


Stato 1° marzo 2012
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