Capitolo 10: Interessi nazionali preponderanti
Sezione 1: Prestazioni in situazioni straordinarie
< Art. 90 Prestazioni
> Art. 92 Designazione dei fornitori
Art. 91 Organi autorizzati
I seguenti organi sono autorizzati a beneficiare delle prestazioni di cui all’articolo 90:
- a.
- esercito, protezione civile, istituzioni che si occupano dell’approvvigionamento economico del Paese e stati maggiori di comando civili;
- b.
- polizia, pompieri e organi cui gli enti pubblici affidano compiti di salvataggio e di assistenza medica;
- c.
- organi cui può essere affidato il compito di assistere le autorità civili conformemente all’articolo 67 della legge federale del 3 febbraio 19951 sull’esercito e sull’amministrazione militare.
Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali