Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 10: Interessi nazionali preponderanti
Sezione 1: Prestazioni in situazioni straordinarie
< Art. 90 Prestazioni
> Art. 92 Designazione dei fornitori

Art. 91 Organi autorizzati

I seguenti organi sono autorizzati a beneficiare delle prestazioni di cui all’articolo 90:

a.
esercito, protezione civile, istituzioni che si occupano dell’approvvigionamento economico del Paese e stati maggiori di comando civili;
b.
polizia, pompieri e organi cui gli enti pubblici affidano compiti di salvataggio e di assistenza medica;
c.
organi cui può essere affidato il compito di assistere le autorità civili conformemente all’articolo 67 della legge federale del 3 febbraio 19951 sull’esercito e sull’amministrazione militare.

1 RS 510.10


Stato 1° marzo 2012
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