Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Disposizioni generali
Sezione 3: Accordi in materia d’accesso e procedure
< Art. 64 Accordi in materia d’accesso
> Art. 66 Notifica dell’apertura delle trattative

Art. 65 Confidenzialità delle informazioni

1 Le informazioni relative alle trattative concernenti l’accesso sono confidenziali. Non possono essere trasmesse ad altre unità aziendali, a filiali, a partner commerciali o a terzi.

2 Le informazioni sui clienti ricevute dai fornitori nel quadro della realizzazione di un rapporto concernente l’accesso possono essere utilizzate solo nell’ambito dell’accesso e per allestire la fattura.

3 L’indicazione che un cliente ha scelto liberamente un fornitore per le sue comunicazioni nazionali e internazionali, che ha soppresso questa scelta o che ha portato il numero presso un altro fornitore può essere utilizzata a condizione che:

a.
questa informazione sia a disposizione in ugual misura di tutti i fornitori in questione;
b.
questa informazione venga utilizzata soltanto dal fornitore che cede o riprende il numero;
c.
il cliente abbia approvato l’utilizzazione di questa informazione.

4 L’obbligo di confidenzialità di cui ai capoversi 1 e 2 non si applica né alla ComCom né all’UFCOM.


Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali