Sezione 1: Disposizioni generali
Sezione 3: Accordi in materia d’accesso e procedure
< Art. 63 Accesso alle canalizzazioni di cavi
> Art. 65 Confidenzialitą delle informazioni
Art. 64 Accordi in materia d’accesso
Gli accordi concernenti l’accesso devono essere conclusi per scritto e comprendere almeno i punti seguenti:
- a.
- le condizioni generali di commercio;
- b.
- la descrizione dei servizi d’accesso;
- c.
- i dati tecnici sui servizi d’accesso;
- d.
- le modalitą della messa in servizio, dell’esercizio e della messa fuori servizio dell’accesso.
Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali