Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Disposizioni generali
Sezione 3: Accordi in materia d’accesso e procedure
< Art. 63 Accesso alle canalizzazioni di cavi
> Art. 65 Confidenzialitą delle informazioni

Art. 64 Accordi in materia d’accesso

Gli accordi concernenti l’accesso devono essere conclusi per scritto e comprendere almeno i punti seguenti:

a.
le condizioni generali di commercio;
b.
la descrizione dei servizi d’accesso;
c.
i dati tecnici sui servizi d’accesso;
d.
le modalitą della messa in servizio, dell’esercizio e della messa fuori servizio dell’accesso.

Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali