Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Disposizioni particolari
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Art. 61 Interconnessione

1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica nella sua offerta di base le condizioni tecniche e commerciali concernenti i servizi d’interconnessione, in particolare:

a.
la descrizione di tutti i punti standard d’interconnessione e delle condizioni d’accesso, sia che l’altro fornitore intenda assicurare direttamente la connessione d’interconnessione, sia che egli voglia incaricarne il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato;
b.
i dati tecnici delle interfacce d’interconnessione e dei protocolli di segnalazione utilizzati.

2 Il fornitore del servizio telefonico pubblico che detiene una posizione dominante sul mercato offre almeno i servizi d’interconnessione seguenti:

a.
lo stabilimento, la terminazione e il transito di comunicazioni;
b.
l’indicazione del numero chiamante e del numero chiamato ovvero la soppressione di questa indicazione;
c.
accesso ai servizi a valore aggiunto 08xx e 09xx;
d.
connessione fisica tra gli impianti di telecomunicazione di diversi fornitori indispensabile alla connessione dei servizi.

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1 Abrogato dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).


Stato 1° marzo 2012
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