Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 51 Aventi diritto
> Art. 53 Trasparenza

Art. 52 Non discriminazione

1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato garantisce ad altri fornitori, senza discriminazioni, un accesso ai suoi impianti e servizi e alle relative informazioni.

2 In particolare, ogni fornitore deve beneficiare delle medesime condizioni riservate alle unità aziendali, filiali e agli altri partner del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.

3 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato può costituire solo le riserve tecniche necessarie alla gestione, alla manutenzione corrente e alla sostituzione dei suoi impianti. Se gli altri fornitori lo richiedono, deve consentire loro di visitare i suoi impianti e, se del caso, deve giustificare per iscritto l’insufficienza di capacità.

4 Esso tratta sollecitamente le ordinazioni degli altri fornitori nell’ordine di arrivo. Può rifiutare un’ordinazione se vi sono dubbi fondati che non corrisponde all’effettivo bisogno del fornitore richiedente.


Stato 1° marzo 2012
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