Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Organo di conciliazione
< Art. 48 Protezione dei dati
> Art. 50 Vigilanza in caso di delega

Art. 49 Finanziamento

1 Il DATEC o il delegato determina le tasse di procedura e le altre fonti di reddito volte a garantire il finanziamento dell’organo di conciliazione.

2 Le tasse di procedura chieste al cliente devono essere modiche, salvo che egli abbia aperto la procedura di conciliazione in modo palesemente abusivo.

3 I fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto versano una tassa per ogni procedura alla quale prendono o dovrebbero prendere parte. L’organo di conciliazione può rinunciare a esigere una tassa per le procedure di conciliazione aperte da un cliente in modo palesemente abusivo.

4 L’organo di conciliazione può, mediante una decisione, riscuotere tasse procedurali dalle parti.


Stato 1° marzo 2012
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