Capitolo 6: Organo di conciliazione
< Art. 45 Principi procedurali
> Art. 47 Obblighi dei fornitori
Art. 46 Rapporti con altre procedure
1 La presentazione di una richiesta di composizione o di qualsiasi altro atto legato alla procedura di conciliazione non preclude la possibilitā di adire un tribunale civile.
2 L’organo di conciliazione pone termine alla procedura non appena un tribunale o un tribunale arbitrale č adito per decidere della controversia.
Stato 1° luglio 2010
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