Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Organo di conciliazione
< Art. 45 Principi procedurali
> Art. 47 Obblighi dei fornitori

Art. 46 Rapporti con altre procedure

1 La presentazione di una richiesta di composizione o di qualsiasi altro atto legato alla procedura di conciliazione non preclude la possibilitā di adire un tribunale civile.

2 L’organo di conciliazione pone termine alla procedura non appena un tribunale o un tribunale arbitrale č adito per decidere della controversia.


Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali