Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Organo di conciliazione
< Art. 44 Regolamento di procedura
> Art. 46 Rapporti con altre procedure

Art. 45 Principi procedurali

1 La procedura di conciliazione deve essere equa, rapida e comportare costi contenuti per i clienti.

2 Una richiesta di conciliazione può essere accolta solo se:

a.
la parte richiedente ha dapprima cercato di risolvere la controversia prendendo direttamente contatto con l’altra parte;
b.
è presentata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di procedura dell’organo di conciliazione;
c.
non è palesemente abusiva;
d.
non è stato adito alcun tribunale o tribunale arbitrale.

3 La procedura di conciliazione si svolge, su scelta del cliente, in una delle lingue ufficiali della Confederazione.

4 L’organo di conciliazione può adottare tutte le misure necessarie a comporre la controversia per la quale è stato adito. Se le parti non giungono a un accordo su una soluzione negoziata, formula una proposta di conciliazione equa. Redige un rapporto in cui espone lo svolgimento della procedura di conciliazione che è consegnato, su domanda, alle parti.

5 La procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l’ottenimento di un accordo tra le parti, la proposta dell’organo di conciliazione o il rigetto della richiesta poiché palesemente abusiva.


Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali