Capitolo 6: Organo di conciliazione
< Art. 44 Regolamento di procedura
> Art. 46 Rapporti con altre procedure
Art. 45 Principi procedurali
1 La procedura di conciliazione deve essere equa, rapida e comportare costi contenuti per i clienti.
2 Una richiesta di conciliazione può essere accolta solo se:
- a.
- la parte richiedente ha dapprima cercato di risolvere la controversia prendendo direttamente contatto con l’altra parte;
- b.
- è presentata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di procedura dell’organo di conciliazione;
- c.
- non è palesemente abusiva;
- d.
- non è stato adito alcun tribunale o tribunale arbitrale.
3 La procedura di conciliazione si svolge, su scelta del cliente, in una delle lingue ufficiali della Confederazione.
4 L’organo di conciliazione può adottare tutte le misure necessarie a comporre la controversia per la quale è stato adito. Se le parti non giungono a un accordo su una soluzione negoziata, formula una proposta di conciliazione equa. Redige un rapporto in cui espone lo svolgimento della procedura di conciliazione che è consegnato, su domanda, alle parti.
5 La procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l’ottenimento di un accordo tra le parti, la proposta dell’organo di conciliazione o il rigetto della richiesta poiché palesemente abusiva.