Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Organo di conciliazione
< Art. 43 Compito
> Art. 45 Principi procedurali

Art. 44 Regolamento di procedura

1 L’organo di conciliazione emana un regolamento di procedura.

2 Il delegato sottopone all’UFCOM, per approvazione, il suo regolamento di procedura e il suo regolamento sulle tasse, come pure ogni loro ulteriore modifica.


Stato 1° luglio 2010
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