Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Organo di conciliazione
< Art. 42 Istituzione
> Art. 44 Regolamento di procedura

Art. 43 Compito

1 L’organo di conciliazione si occupa di ogni controversia di diritto civile che sorga tra un cliente e il suo fornitore di servizi di telecomunicazione o il suo fornitore di servizi a valore aggiunto.

2 Esercita il suo compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace. Non può essere vincolato ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di una controversia.


Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali