Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Organo di conciliazione
< Art. 41 Tutela dei minorenni
> Art. 43 Compito

Art. 42 Istituzione

1 L’UFCOM istituisce un organo di conciliazione o incarica un terzo (delegato) di farlo entro 15 mesi dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2 Può incaricare un delegato di esercitare il compito che spetta all’organo di conciliazione, a condizione che il delegato:

a.
garantisca di rispettare il diritto applicabile;
b.
dimostri di poter finanziare a lungo termine l’attività di conciliazione;
c.
si impegni a esercitare il suo compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace; in particolare garantisce che le persone a cui affida la composizione delle controversie dispongano delle necessarie competenze professionali;
d.
garantisca la trasparenza della sua attività di fronte all’UFCOM e a tutta la collettività; in particolare si impegna a pubblicare annualmente un rapporto sul suo operato.

3 L’UFCOM designa il delegato per una durata determinata. A tale scopo può indire una pubblica gara che non soggiace agli articoli 32 e seguenti dell’ordinanza dell’11 dicembre 19951 sugli acquisti pubblici.

4 La delega deve essere fatta sotto forma di contratto di diritto amministrativo.

5 L’UFCOM approva la nomina della persona fisica designata quale responsabile dell’organo di conciliazione.



Stato 1° luglio 2010
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