Capitolo 2: Disposizioni comuni sui servizi di telecomunicazione
< Art. 2 Portata dei servizi di telecomunicazione
> Art. 4 Lista dei fornitori annunciati
Art. 3 Eccezioni all’obbligo di notifica
1 Non sottostanno all’obbligo di notifica:
- a.
- i fornitori stranieri di servizi di telecomunicazione internazionali, che delegano la terminazione dei loro collegamenti in Svizzera ad altri fornitori regolarmente annunciati;
- b.
- i fornitori che offrono servizi di telecomunicazione unicamente nei limiti di una concessione per le radiocomunicazioni, di durata inferiore a un mese;
- c.1
- i fornitori i cui servizi di telecomunicazione si limitano alla diffusione di programmi su linea ai sensi degli articoli 2 lettera g e 59–62 della legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione (LRTV), a condizione che abbiano meno di 5 000 clienti.
2 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) può esonerare dall’obbligo di notifica i fornitori che offrono servizi di telecomunicazione di scarsa rilevanza economica e tecnica, destinati esclusivamente ad applicazioni scientifiche.
1 Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
2 RS 784.40
Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali