Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Servizio universale
Sezione 2 Obblighi del concessionario del servizio universale
< Art. 16 Collegamento
> Art. 18 Collegamenti al di fuori dei centri abitati

Art. 17 Punto d’entrata nell’edificio

1 Il concessionario del servizio universale deve mettere a disposizione gli impianti di telecomunicazione necessari a fornire le relative prestazioni fino al punto d’entrata nell’edificio. Non è tenuto a fornire gli impianti domestici.

2 Se il concessionario del servizio universale introduce una nuova tecnologia che richiede l’adattamento degli impianti domestici, assume i costi di tale adattamento.

3 Se gli impianti sono messi a disposizione per la prima volta, il proprietario può scegliere dove situare il punto d’entrata nell’edificio.

4 Se gli impianti sono già a disposizione, il concessionario non può esigere il cambiamento del punto d’entrata nell’edificio.

5 L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche relative al punto d’entrata nell’edificio.


Stato 1° marzo 2012
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