Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Disposizioni comuni sui servizi di telecomunicazione
< Art. 10a Tariffe del roaming internazionale
> Art. 12 Rilascio della concessione

Art. 11 Iscrizione negli elenchi

L’iscrizione di un cliente in elenchi di servizi di telecomunicazione si compone almeno di:

a.
l’elemento d’indirizzo attraverso il quale il cliente del servizio di telecomunicazione in questione può essere contattato;
b.
il cognome e il nome oppure la ragione sociale del cliente;
c.
eventualmente la rubrica sotto la quale il cliente vuole figurare;
d.
l’indirizzo completo del cliente;
e.
eventualmente il simbolo grazie al quale il cliente può segnalare che non desidera ricevere messaggi pubblicitari e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (art. 88 cpv. 1);
f.
nel caso di un elemento d’indirizzo di un servizio a valore aggiunto a pagamento: l’indicazione dei prezzi conformemente all’articolo 13 capoverso 1bis dell’ordinanza dell’11 dicembre 19781 sull’indicazione dei prezzi (OIP).


Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali