Capitolo 11: Statistica ufficiale sulle telecomunicazioni
< Art. 99 Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione
> Art. 101 Provvedimenti per la protezione dei dati all’interno dell’UFCOM
Art. 100 Utilizzazione dei dati
I dati personali raccolti a scopi statistici possono essere messi a disposizione di servizi pubblici o privati oppure di servizi statistici di organizzazioni internazionali che ne hanno bisogno per effettuare lavori nel settore della statistica, a condizione che:
- a.
- siano resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette;
- b.
- il loro destinatario s’impegni a non comunicarli a terzi e a restituirli all’UFCOM oppure a distruggerli una volta conclusi i lavori;
- c.
- la forma scelta dal destinatario per pubblicare i risultati non permetta di identificare le persone in questione;
- d.
- tutto lasci pensare che il destinatario rispetterą il segreto statistico e la normativa federale in materia di protezione dei dati; e
- e.
- non vi si opponga alcun interesse pubblico o privato preponderante.
Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali