Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 11: Statistica ufficiale sulle telecomunicazioni
< Art. 99 Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione
> Art. 101 Provvedimenti per la protezione dei dati all’interno dell’UFCOM

Art. 100 Utilizzazione dei dati

I dati personali raccolti a scopi statistici possono essere messi a disposizione di servizi pubblici o privati oppure di servizi statistici di organizzazioni internazionali che ne hanno bisogno per effettuare lavori nel settore della statistica, a condizione che:

a.
siano resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette;
b.
il loro destinatario s’impegni a non comunicarli a terzi e a restituirli all’UFCOM oppure a distruggerli una volta conclusi i lavori;
c.
la forma scelta dal destinatario per pubblicare i risultati non permetta di identificare le persone in questione;
d.
tutto lasci pensare che il destinatario rispetterą il segreto statistico e la normativa federale in materia di protezione dei dati; e
e.
non vi si opponga alcun interesse pubblico o privato preponderante.

Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali