Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 11: Vigilanza e rimedi giuridici
< Art. 58 Vigilanza
> Art. 60 Sanzioni amministrative

Art. 59 Obbligo d’informazione

1 Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all’autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione.1

2 I fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono all’obbligo di notifica secondo l’articolo 4 sono tenuti a presentare regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari all’allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.2

2bis I dati raccolti o comunicati a scopi statistici possono essere utilizzati per altri scopi unicamente se:

a.
una legge federale lo permette espressamente;
b.
la persona interessata vi acconsente per scritto;
c.
essi servono per valutare la legislazione sulle telecomunicazioni; o
d.
essi servono quale base per l’adozione delle necessarie decisioni regolatrici.3

2ter L’Ufficio federale può pubblicare le quote di mercato.4

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
3 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
4 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).


Stato 1° luglio 2010
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