Capitolo 11: Vigilanza e rimedi giuridici
< Art. 58 Vigilanza
> Art. 60 Sanzioni amministrative
Art. 59 Obbligo d’informazione
1 Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all’autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione.1
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono all’obbligo di notifica secondo l’articolo 4 sono tenuti a presentare regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari all’allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.2
2bis I dati raccolti o comunicati a scopi statistici possono essere utilizzati per altri scopi unicamente se:
- a.
- una legge federale lo permette espressamente;
- b.
- la persona interessata vi acconsente per scritto;
- c.
- essi servono per valutare la legislazione sulle telecomunicazioni; o
- d.
- essi servono quale base per l’adozione delle necessarie decisioni regolatrici.3
2ter L’Ufficio federale può pubblicare le quote di mercato.4
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
3 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
4 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).