Capitolo 9: Disposizioni penali
< Art. 49 Contraffazione o dissimulazione di informazioni
> Art. 51 Interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e la radiodiffusione
Art. 50 Utilizzazione non autorizzata di informazioni
Chiunque riceve, mediante un impianto di telecomunicazione, informazioni non pubbliche che non gli sono destinate e le utilizza abusivamente o le comunica a terzi, č punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.1
1 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Stato 1° luglio 2010
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