Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 7: Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati
< Art. 45a Pubblicità di massa effettuata in modo sleale
> Art. 45c Dati memorizzati su apparecchi di terzi

Art. 45b1 Dati relativi all’ubicazione

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare dati relativi all’ubicazione dei loro clienti soltanto per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; possono farlo anche per servizi d’altro genere se i clienti hanno dato previamente il loro consenso oppure se i dati sono previamente resi anonimi.


1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).


Stato 1° luglio 2010
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