Capitolo 6: Tasse
< Art. 40 Tasse amministrative
> Art. 42 Garanzia
Art. 41 Determinazione e riscossione delle tasse
1 Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle tasse; fissa le modalità di finanziamento del servizio universale e le tasse per le concessioni di radiocomunicazione.1
2 Il Dipartimento fissa le tasse amministrative. La determinazione delle tasse di importanza secondaria può essere delegata all’Ufficio federale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali