Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione
Sezione 1: Disposizioni comuni
< Art. 3 Definizioni
> Art. 5 Imprese di diritto estero

Art. 41 Obbligo di notifica

1 Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo all’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale). L’Ufficio federale registra i fornitori notificatisi.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i servizi di telecomunicazione che hanno un’importanza tecnica ed economica trascurabile.

3 Esso disciplina i dettagli della notifica e dell’aggiornamento periodico della lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).


Stato 1° luglio 2010
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