Capitolo 5: Impianti di telecomunicazione
< Art. 35 Utilizzazione di aree d’uso comune
> Art. 36 Diritto d’espropriazione e diritto di coutenza
Art. 35a1 Altri collegamenti
1 Oltre al collegamento di cui all’articolo 16, il proprietario dell’immobile deve tollerare altri collegamenti richiesti da un locatario o un affittuario che ne assume i costi.
2 È fatto salvo il collegamento di immobili in esecuzione di specifici disposti cantonali.
3 Non può essere riscosso alcun compenso per l’utilizzo quando:
- a.
- il locatario o l’affittuario rinuncia fin dall’inizio a utilizzare un nuovo collegamento;
- b.
- il collegamento è disdetto; il fornitore di servizi di telecomunicazione o se del caso il locatore prevede un termine di disdetta confacente.
4 Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli.
1 Introdotto dal n. II 2 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).
Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali