Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Impianti di telecomunicazione
< Art. 35 Utilizzazione di aree d’uso comune
> Art. 36 Diritto d’espropriazione e diritto di coutenza

Art. 35a1 Altri collegamenti

1 Oltre al collegamento di cui all’articolo 16, il proprietario dell’immobile deve tollerare altri collegamenti richiesti da un locatario o un affittuario che ne assume i costi.

2 È fatto salvo il collegamento di immobili in esecuzione di specifici disposti cantonali.

3 Non può essere riscosso alcun compenso per l’utilizzo quando:

a.
il locatario o l’affittuario rinuncia fin dall’inizio a utilizzare un nuovo collegamento;
b.
il collegamento è disdetto; il fornitore di servizi di telecomunicazione o se del caso il locatore prevede un termine di disdetta confacente.

4 Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli.


1 Introdotto dal n. II 2 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).


Stato 1° luglio 2010
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