Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione
Sezione 3: Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici
< Art. 21a Interoperabilità
> Art. 22 Obbligo di concessione

Art. 21b1 Linee affittate

La Commissione può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a fornire in determinate zone linee affittate conformi alle norme internazionali e a prezzi stabiliti in funzione dei costi. Essa pubblica le sue decisioni.


1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).


Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali