Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione
Sezione 2: Concessione per il servizio universale
< Art. 19a Trasferimento e modifica della concessione
> Art. 20 Accesso ai servizi d’emergenza
Art. 19b1 Pubblicazione da parte dell’Ufficio federale
Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’Ufficio federale pubblica il nome e l’indirizzo del concessionario, l’oggetto della concessione, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali