Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione
Sezione 1: Disposizioni comuni
< Art. 13 Informazione da parte dell’Ufficio federale
> Art. 13b Assistenza amministrativa

Art. 13a1 Elaborazione dei dati

1 La Commissione e l’Ufficio federale possono elaborare dati personali, inclusi i dati su perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale e i profili della personalità, ove sia indispensabile per adempiere i compiti conferiti loro dalla legislazione sulle telecomunicazioni. A tal fine, possono avvalersi di un sistema d’informazioni.

2 La Commissione e l’Ufficio federale prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati al momento dell’elaborazione, in particolare al momento della loro trasmissione.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive, in particolare sull’organizzazione e la gestione del sistema d’informazioni, sulle categorie di dati da elaborare, sull’autorizzazione d’accesso e di elaborazione, sulla durata di conservazione, nonché sull’archiviazione e la distruzione dei dati.


1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).


Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali