Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
> Art. 2 Oggetto

Art. 1 Scopo

1 La presente legge ha lo scopo di offrire alla popolazione e all’economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti.

2 La presente legge intende in particolare:

a.
garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili;
b.
assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze e rispettoso dei diritti della personalità e della proprietà immateriale;
c.
rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione;
d.1
proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale e dall’abuso di servizi a valore aggiunto.

1 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).


Stato 1° luglio 2010
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