Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

780.11

Ordinanza
sulla sorveglianza della corrispondenza postale
e del traffico delle telecomunicazioni

(OSCPT)

del 31 ottobre 2001 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 17 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

Art. 2 Termini e abbreviazioni

Art. 3 Servizio

Art. 4 Comunicazione della denominazione delle autoritą competenti

Art. 5 Trasmissione dell’ordine di sorveglianza al Servizio

Art. 6 Comunicazione della decisione dell’autoritą d’approvazione

Sezione 2: Trattamento di dati personali nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 7 Controllo dell’esecuzione degli ordini di sorveglianza

Art. 8 Centro di trattamento

Art. 9 Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Art. 10 Distruzione dei dati

Sezione 3: Sorveglianza della corrispondenza postale

Art. 11 Ordine di sorveglianza

Art. 12 Forme di sorveglianza

Art. 13 Esecuzione della sorveglianza

Art. 14 Obblighi degli offerenti di servizi postali

Sezione 4: Sorveglianza dei servizi telefonici2

Art. 15 Ordine di sorveglianza

Art. 16 Forme di sorveglianza (in tempo reale e retroattiva)

Art. 16a Ricerca e salvataggio di persone disperse

Art. 16b Misure di sorveglianza con implicazioni internazionali

Art. 17 Esecuzione della sorveglianza

Art. 18 Obblighi degli offerenti di prestazioni di telecomunicazione

Sezione 5: Informazioni sui collegamenti di telecomunicazione, ad eccezione di Internet

Art. 19 Sistema di smistamento delle domande di informazioni sui collegamenti di telecomunicazione

Art. 19a Registrazione di dati personali in occasione della vendita di carte SIM prepagate

Art. 20 Utilizzo del sistema di smistamento

Art. 21 Verbalizzazione

Art. 22 Rilascio di informazioni da parte del Servizio

Sezione 6: Sorveglianza di Internet3

Art. 23 Ordine di sorveglianza

Art. 24 Accessi a Internet e applicazioni soggetti a sorveglianza

Art. 24a Forme di sorveglianza (in tempo reale)

Art. 24b Forme di sorveglianza (retroattiva)

Art. 24c Misure di sorveglianza con implicazioni internazionali

Art. 25 Esecuzione della sorveglianza

Art. 26 Obblighi dei fornitori di accesso a Internet

Art. 27 Informazioni sugli utenti di Internet

Sezione 7: Sorveglianza del traffico all’interno di reti di telecomunicazione interne o di centralini privati

Art. 28 Preparazione della sorveglianza

Art. 29 Esecuzione della sorveglianza

Sezione 8: Emolumenti e rimedi giuridici

Art. 30 Emolumenti e indennitą

Art. 31 Fatturazione

Art. 32 Rimedi giuridici

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 33 Esecuzione

Art. 34 Abrogazione del diritto previgente

Art. 35 Modifica del diritto vigente

Art. 36 Disposizioni transitorie

Art. 36a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 giugno 2004

Art. 36b Disposizione transitoria sulla modifica del 23 novembre 2011

Art. 37 Entrata in vigore

Allegato
- Termini e abbreviazioni


 RU 2001 3111


1 RS 780.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5955).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali