Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Allegato1

(art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 a 4, 7 cpv. 2 e 3)

Figura 1

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Dettaglio A

Dettaglio B

Dettaglio C

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Misure obbligatorie:

Larghezza del carattere: 2/3 dell’altezza
Larghezza della lettera «I» e della cifra «1»: 1/6 dell’altezza
Larghezza del trattino: 1/6 dell’altezza
Lunghezza del trattino: da 1/2 fino a 2/3 dell’altezza del carattere
Distanza tra i caratteri: 1/6 dell’altezza del carattere
Distanza tra il trattino e il contrassegno di nazionalitą o d’immatricolazione:1/4 dell’altezza del carattere
La larghezza delle lettere «M» e «W» non deve essere superiore all’altezza del carattere

Figura 2

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Inclinazione massima di 30° verso sinistra rispetto alla verticale

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Inclinazione massima di 30° verso destra rispetto alla verticale

Altre indicazioni come per le lettere e cifre verticali

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Figure 4–8:

Le figure non sono riprodotte in scala.

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1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993 (RU 1993 976 1790). Aggiornato giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2488).


Stato 1° aprile 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali