748.122
Ordinanza del DATEC
sulle misure di sicurezza nell’aviazione
(OMSA)
del 20 luglio 2009 (Stato 1° aprile 2011)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
visti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea (ONA); in esecuzione dei regolamenti (CE) n. 2320/2002 e n. 820/2008 nelle versioni vincolanti per la Svizzera conformemente al numero 4 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo aereo),
ordina:
Sezione 2: Autorità competente e comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione
Art. 2 Autorità competenteArt. 3 Comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione
Sezione 3: Obblighi degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo
Art. 4 Esercenti di aeroportoArt. 5 Imprese di trasporto aereo
Sezione 4: Autorizzazione delle imprese responsabili del carico, degli invii postali e del vettovagliamento di bordo
Art. 6Sezione 5: Organismi di controllo indipendenti per il mittente conosciuto di carico o di posta
Art. 7 Attribuzione dell’incaricoArt. 8 Compiti e requisiti
Art. 9 Compiti del responsabile dell’ispezione
Sezione 8: Misure di sicurezza agevolate
Art. 12 Esercenti di aeroportoArt. 13 Imprese di trasporto aereo
1 RS 748.01
2 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è menzionata nell’all. all’accordo aereo e può essere consultata o ordinata presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
3 Introdotta dal n. I 1 dell’O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).