Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

748.122

Ordinanza del DATEC
sulle misure di sicurezza nell’aviazione

(OMSA)

del 20 luglio 2009 (Stato 1° aprile 2011)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea (ONA); in esecuzione dei regolamenti (CE) n. 2320/2002 e n. 820/2008 nelle versioni vincolanti per la Svizzera conformemente al numero 4 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo aereo),

ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione e diritto applicabile

Art. 1

Sezione 2: Autorità competente e comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione

Art. 2 Autorità competente

Art. 3 Comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione

Sezione 3: Obblighi degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo

Art. 4 Esercenti di aeroporto

Art. 5 Imprese di trasporto aereo

Sezione 4: Autorizzazione delle imprese responsabili del carico, degli invii postali e del vettovagliamento di bordo

Art. 6

Sezione 5: Organismi di controllo indipendenti per il mittente conosciuto di carico o di posta

Art. 7 Attribuzione dell’incarico

Art. 8 Compiti e requisiti

Art. 9 Compiti del responsabile dell’ispezione

Sezione 6: Misure in caso di particolare minaccia

Art. 10

Sezione 7: Assunzione dei costi

Art. 11

Sezione 8: Misure di sicurezza agevolate

Art. 12 Esercenti di aeroporto

Art. 13 Imprese di trasporto aereo

Sezione 8a:3 Disposizione penale

Art. 13a

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione del diritto previgente

Art. 15 Entrata in vigore

 RU 2009 3699


1 RS 748.01
2 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è menzionata nell’all. all’accordo aereo e può essere consultata o ordinata presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
3 Introdotta dal n. I 1 dell’O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).


Stato 1° aprile 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali