Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

747.321.71

Ordinanza
sul certificato svizzero di capacitą per
condurre yacht marittimi

(Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura)

del 20 dicembre 2006 (Stato 1° aprile 2007)

L’Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM),

visto l’articolo 35 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 19531 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; visto l’articolo 19 capoverso 2 dell’ordinanza del 15 marzo 19712 sugli yacht marittimi svizzeri,

ordina:

Sezione 1: Certificato di capacitą

Art. 1 Categorie e validitą

Art. 2 Condizioni

Art. 3 Attestazione della formazione nautica di base

Art. 4 Attestato di soccorritore

Art. 5 Acuitą visiva e uditiva

Art. 6 Requisiti generali relativi alla pratica della navigazione

Art. 7 Pratica per l’ottenimento della licenza di navigazione d’altura

Art. 8 Pratica per l’estensione di una licenza di navigazione d’altura gią rilasciata

Art. 9 Pratica per l’ottenimento simultaneo di una licenza di navigazione d’altura per entrambe le categorie di natanti

Art. 10 Certificazione della pratica effettuata: requisiti

Art. 11 Domanda

Art. 12 Confidenzialitą

Sezione 2: Riconoscimento dell’autoritą o dell’ente esaminatore

Art. 13 Condizioni

Art. 14 Requisiti dell’autoritą o dell’ente esaminatore riconosciuto

Art. 15 Modifica dei documenti d’esame

Art. 16 Verifica e revoca del riconoscimento

Sezione 3: Procedura e protezione giuridica

Art. 17

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 18 Direttive previgenti: abrogazione

Art. 19 Disposizioni transitorie

Art. 20 Entrata in vigore

Allegato 1 Esame
Allegato 2 Tenuta del libro di bordo e attestato di navigazione

 RU 2007 623



Stato 1° aprile 2007
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali