Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 4: Disposizioni finali
< Art. 18 Direttive previgenti: abrogazione
> Art. 20 Entrata in vigore

Art. 19 Disposizioni transitorie

1 Le autorità o gli enti esaminatori che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza dispongono già di un riconoscimento dell’USNM continuano ad essere riconosciuti come tali, purché forniscano entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza un’attestazione secondo la quale negli ultimi due anni hanno soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 14.

2 Le autorità o gli enti esaminatori riconosciuti sinora inoltrano per approvazione all’USNM in cinque copie il loro elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle.

3 Qualora i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 non siano soddisfatti, il riconoscimento ricevuto finora come autorità o ente esaminatore decade dopo nove mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

4 Per il primo rilascio della licenza di navigazione d’altura si applicano le disposizioni della presente ordinanza, anche quando l’esame è stato sostenuto sulla base di un precedente regolamento d’esame.

5 Per sostituire le licenze attuali rilasciate sulla base di un precedente regolamento d’esame, non è necessario inoltrare un certificato di acuità visiva e uditiva.


Stato 1° aprile 2007
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali