Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

747.321.7

Ordinanza
sugli yacht marittimi svizzeri

(Ordinanza sugli yacht)1

del 15 marzo 1971 (Stato 1° luglio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 35 capoversi 2 e 3 della legge del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima,3

decreta:

Immatricolazione degli yacht marittimi svizzeri

Yacht svizzeri

Art. 1

Registro svizzero degli yacht

Art. 2 Autorità

Art. 3 Contenuto

Art. 4 Effetti dell’immatricolazione

Condizioni d’immatricolazione

Art. 5 In generale

Art. 6 Nazionalità

Art. 7 Navigabilità

Art. 8 Assicurazione di responsabilità civile

Art. 9 Denominazione dello yacht

Art. 10 Procedura d’immatricolazione

Certificato di bandiera

Art. 11 Rilascio e contenuto

Art. 12 Durata della validità

Attestazione svizzera di bandiera4

Art. 12a

Cancellazione dello yacht

Art. 13 In casi particolari

Art. 14 A seguito di provvedimenti straordinari

Esercizio della navigazione

Proprietario

Art. 15 Responsabilità

Art. 16 Esercizio e governo dello yacht

Art. 17 Trasporti rimunerati

Art. 18 Affidamento a terzi

Comandante

Art. 19 Certificato di capacità

Art. 20 Diritti e obblighi: disposizioni applicabili

Equipaggio

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Disposizioni finali

Art. 24

 RU 1971 331


1 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).
2 RS 747.30
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).


Stato 1° luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali