747.321.7
Ordinanza
sugli yacht marittimi svizzeri
(Ordinanza sugli yacht)1
del 15 marzo 1971 (Stato 1° luglio 2009)
Immatricolazione degli yacht marittimi svizzeri
Condizioni d’immatricolazione
Art. 5 In generaleArt. 6 Nazionalità
Art. 7 Navigabilità
Art. 8 Assicurazione di responsabilità civile
Art. 9 Denominazione dello yacht
Art. 10 Procedura d’immatricolazione
Cancellazione dello yacht
Art. 13 In casi particolariArt. 14 A seguito di provvedimenti straordinari
Esercizio della navigazione
1 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).
2 RS 747.30
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).
Stato 1° luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali