Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Immatricolazione degli yacht marittimi svizzeri
Condizioni d’immatricolazione
< Art. 8 Assicurazione di responsabilità civile
> Art. 10 Procedura d’immatricolazione

Art. 9 Denominazione dello yacht

1 Ciascun yacht svizzero porta un nome che deve essere scritto sull’imbarcazione, nel modo usuale e visibilmente.

2 Il nome dello yacht deve distinguersi chiaramente da quello delle altre navi svizzere e degli altri yacht se non si tratti d’imbarcazioni del medesimo proprietario.

3 Il nome del porto d’immatricolazione deve essere indicato sullo yacht in una delle tre lingue ufficiali (Basilea, Basel, Bâle).


Stato 1° luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali