Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Immatricolazione degli yacht marittimi svizzeri
Registro svizzero degli yacht
< Art. 2 Autoritā
> Art. 4 Effetti dell’immatricolazione

Art. 3 Contenuto

1 Ciascuno yacht immatricolato nel registro svizzero degli yacht č iscritto su una pagina speciale e riceve un numero d’ordine.

2 Nella pagina del registro sono iscritti:

a.
cognome, nome, data di nascita, luogo di origine e domicilio del proprietario e, se si tratta di associazione, nome e sede di quest’ultima;
b.
nome dello yacht;
c.
l’epoca, il luogo di costruzione e il nome del costruttore dello yacht;
d.1
la lunghezza, la larghezza, il pescaggio o l’altezza interna dal ponte al fondo di sentina e il dislocamento dello yacht;
e.
genere di yacht e materiale di costruzione;
f.
per yacht a vela, la superficie velica, il numero degli alberi; per gli yacht a propulsione meccanica, il numero, il tipo e la potenza dei motori;
g.
per gli yacht dotati di radiotelefonia, la sigla di chiamata.

3 Ogni modifica concernente l’immatricolazione deve essere subito comunicata dal proprietario dello yacht all’Ufficio svizzero della navigazione marittima. L’articolo 149 della legge sulla navigazione marittima si applica per analogia.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 1976 (RU 1976 1893).


Stato 1° luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali