Immatricolazione degli yacht marittimi svizzeri
Registro svizzero degli yacht
< Art. 2 Autoritā
> Art. 4 Effetti dell’immatricolazione
Art. 3 Contenuto
1 Ciascuno yacht immatricolato nel registro svizzero degli yacht č iscritto su una pagina speciale e riceve un numero d’ordine.
2 Nella pagina del registro sono iscritti:
- a.
- cognome, nome, data di nascita, luogo di origine e domicilio del proprietario e, se si tratta di associazione, nome e sede di quest’ultima;
- b.
- nome dello yacht;
- c.
- l’epoca, il luogo di costruzione e il nome del costruttore dello yacht;
- d.1
- la lunghezza, la larghezza, il pescaggio o l’altezza interna dal ponte al fondo di sentina e il dislocamento dello yacht;
- e.
- genere di yacht e materiale di costruzione;
- f.
- per yacht a vela, la superficie velica, il numero degli alberi; per gli yacht a propulsione meccanica, il numero, il tipo e la potenza dei motori;
- g.
- per gli yacht dotati di radiotelefonia, la sigla di chiamata.
3 Ogni modificazione concernente l’immatricolazione deve essere subito comunicata dal proprietario dello yacht all’Ufficio svizzero della navigazione marittima. L’articolo 149 della legge sulla navigazione marittima si applica per analogia.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 1976 (RU 1976 1893).
Stato 1° luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali