Le autorità federali
della Confederazione Svizzera


Disposizioni finali
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Art. 24

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1971.

2 L’articolo 143 capoverso 3 della legge sulla navigazione marittima, nel tenore del 14 dicembre 1965, entra in vigore alla stessa data.


Stato 1° luglio 2009
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