Immatricolazione degli yacht marittimi svizzeri
Registro svizzero degli yacht
< Art. 1
> Art. 3 Contenuto
Art. 2 Autorità
1 L’Ufficio svizzero della navigazione marittima tiene il registro svizzero degli yacht.
2 La procedura di ricorso contro le decisioni dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.1
3 Il Dipartimento federale degli affari esteri può emanare prescrizioni esecutive e istruzioni concernenti l’allestimento e la tenuta del registro svizzero degli yacht.
1 Nuovo testo giusta il n. II 75 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Stato 1° luglio 2009
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