Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Esercizio della navigazione
Comandante
< Art. 18 Affidamento a terzi
> Art. 20 Diritti e obblighi: disposizioni applicabili

Art. 19 Certificato di capacità

1 Ogni comandante di uno yacht svizzero deve, per poter governare il natante, essere titolare di un certificato di capacità.

2 L’esame è fatto presso un circolo nautico o una scuola di navigazione marittima riconosciuti in quanto ente esaminatore dall’Ufficio svizzero della navigazione marittima.1

3 L’Ufficio svizzero della navigazione marittima disciplina le prove d’esame per i comandanti di yacht nonché il riconoscimento degli enti esaminatori.2

4 Se l’esame è superato l’ente esaminatore rilascia il certificato di capacità. L’ente esaminatore non deve far distinzione, nell’esame, fra i candidati membri e non membri.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).


Stato 1° luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali