Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Immatricolazione degli yacht marittimi svizzeri
Attestazione svizzera di bandiera
< Art. 12 Durata della validitā
> Art. 13 In casi particolari

Art. 12a1

1 L’attestazione svizzera di bandiera certifica che un’imbarcazione non idonea a tenere il mare ha il diritto e l’obbligo di navigare sotto bandiera svizzera.

2 L’Ufficio svizzero della navigazione marittima rilascia su domanda del proprietario di un’imbarcazione un'attestazione di bandiera, se:

a.
il proprietario adempie le prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne la nazionalitā;
b.
l’imbarcazione non adempie le condizioni necessarie per l’immatricolazione nel registro svizzero degli yacht; e
c.
l’imbarcazione:
1.
č immatricolata in un registro in Svizzera secondo le prescrizioni della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna e possiede una licenza valida di navigazione, o
2.
si trova in permanenza all’estero e possiede un certificato di sicurezza idoneo.

3 Le prescrizioni concernenti gli yacht sono applicabili per analogia alle imbarcazioni con attestazione di bandiera.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).
2 RS 747.201


Stato 1° luglio 2009
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