Immatricolazione degli yacht marittimi svizzeri
Attestazione svizzera di bandiera
< Art. 12 Durata della validitā
> Art. 13 In casi particolari
Art. 12a1
1 L’attestazione svizzera di bandiera certifica che un’imbarcazione non idonea a tenere il mare ha il diritto e l’obbligo di navigare sotto bandiera svizzera.
2 L’Ufficio svizzero della navigazione marittima rilascia su domanda del proprietario di un’imbarcazione un'attestazione di bandiera, se:
- a.
- il proprietario adempie le prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne la nazionalitā;
- b.
- l’imbarcazione non adempie le condizioni necessarie per l’immatricolazione nel registro svizzero degli yacht; e
- c.
- l’imbarcazione:
- 1.
- č immatricolata in un registro in Svizzera secondo le prescrizioni della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna e possiede una licenza valida di navigazione, o
- 2.
- si trova in permanenza all’estero e possiede un certificato di sicurezza idoneo.
3 Le prescrizioni concernenti gli yacht sono applicabili per analogia alle imbarcazioni con attestazione di bandiera.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).
2 RS 747.201
Stato 1° luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali