Immatricolazione degli yacht marittimi svizzeri
Certificato di bandiera
< Art. 11 Rilascio e contenuto
> Art. 12a
Art. 12 Durata della validità
1 Il certificato di bandiera è valido 3 anni.
2 Fintanto che sono adempiute le condizioni per l’iscrizione del natante nel registro svizzero degli yacht, il certificato di bandiera deve, secondo i casi, essere prorogato, modificato o sostituito. Le disposizioni dell’articolo 43 capoversi 2, 3 (per. 1) e 4 della legge sulla navigazione marittima sono applicabili per analogia.
3 Il certificato di bandiera perde validità, e dev’essere restituito senza indugio all’Ufficio svizzero della navigazione marittima o al consolato svizzero più vicino, quando lo yacht è cancellato dal registro svizzero degli yacht. È applicabile l’articolo 147 della legge sulla navigazione marittima.
Stato 1° luglio 2009
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