Titolo I. Organizzazione e autorità
Capo I. Principi generali
< Art. 2 Navi svizzere
> Art. 4 Applicazione del diritto svizzero
Art. 3
Bandiera marittima svizzera
1 La bandiera svizzera può essere inalberata soltanto da navi svizzere; le navi svizzere inalberano esclusivamente la bandiera svizzera.
2 La bandiera marittima svizzera porta una croce bianca in campo rosso; la sua forma e le sue proporzioni sono conformi al tipo riprodotto in allegato alla presente legge.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali