747.223.1
Ordinanza
concernente la navigazione sul lago di Costanza
(Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)1
Decretata il 13 gennaio 1976
Approvata dal Consiglio federale il 17 marzo 19762
Entrata in vigore il 1° aprile 19763
(Stato 27 dicembre 2005)
Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
Art. 1.01 ConduttoriArt. 1.02 Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo
Art. 1.03 Dovere generale di diligenza
Art. 1.04 Comportamento in caso di circostanze particolari
Art. 1.05 Carico e numero dei passeggeri
Art. 1.06 Documenti
Art. 1.07 Ostacoli alla navigazione
Art. 1.08 Protezione della segnaletica dell’idrovia
Art. 1.09 Inquinamento dell’acqua
Art. 1.10 Protezione contro il rumore, il fumo, il gas di scarico e gli odori
Art. 1.11 Comportamento in caso di incidenti, assistenza
Art. 1.12 Navi incagliate o affondate
Art. 1.13 Ordini particolari
Art. 1.14 Ordini di carattere temporaneo
Art. 1.15 Navi prioritarie
Art. 1.16 Controllo
Capo III: Segnaletica delle navi
Art. 3.01 FuochiArt. 3.02 Bandiere e palloni
Art. 3.03 Fuochi e segnali vietati
Art. 3.04 Fuochi di soccorso
Art. 3.05 Lampade e riflettori
Art. 3.06 Segnaletica in rotta di notte e in presenza di foschia
Art. 3.07 Segnaletica supplementare per le navi prioritarie in rotta di notte o in presenza di foschia
Art. 3.08 Segnaletica delle navi e degli impianti galleggianti in stazionamento di notte o in presenza di foschia
Art. 3.09 Segnaletica diurna delle navi prioritarie in rotta
Art. 3.10 Segnaletica delle navi da pesca
Art. 3.11 Segnaletica diurna delle navi e degli impianti galleggianti il cui ancoraggio può costituire un pericolo per la navigazione
Art. 3.12 Fuoco blu a luce intermittente
Art. 3.13 Segnale d’immersione
Capo IV: Segnali acustici
Art. 4.01 In genereArt. 4.02 Segnali acustici delle navi
Art. 4.03 Segnali acustici dei porti e imbarcaderi
Art. 4.04 Segnali acustici vietati
Capo V: Segnaletica dell’idrovia
Art. 5.01 In genereArt. 5.02 Segnaletica delle entrate dei porti, degli imbarcaderi e degli impianti fissi
Capo VI: Norme di rotta
Art. 6.01 Norme generali di comportamentoArt. 6.02 Velocità
Art. 6.03 Comportamento nei confronti delle navi recanti il fuoco blu a luce intermittente
Art. 6.04 Norme per l’incrocio e il sorpasso
Art. 6.05 Priorità
Art. 6.06 Comportamento rispetto alle navi prioritarie, ai convogli rimorchiati, alle navi da pesca professionale e ai sommozzatori
Art. 6.07 Comportamento di navi a vela tra esse
Art. 6.08 Comportamento di navi che devono scostarsi da altre navi
Art. 6.09 Disposizioni speciali per il sorpasso
Art. 6.10 Entrata nei porti e uscita; debarcaderi
Art. 6.11 Restrizioni alla navigazione
Art. 6.12 Navigazione al radar
Art. 6.13 Navigazione in tempo di foschia, vento forte e tempesta
Art. 6.14 Segnali acustici durante la navigazione in caso di foschia
Art. 6.15 Usi di sci nautici o di apparecchi analoghi
Art. 6.16 Navi in stato d’emergenza
Capo VIII:4 Sostanze che possono inquinare le acque e merci pericolose
Art. 8.01 Divieto di trasportoCapo IX: Navigazione delle navi passeggeri
Art. 9.01 Operazioni ai debarcaderiArt. 9.02 Imbarco e sbarco
Art. 9.03 Sicurezza e ordine a bordo e nei debarcaderi
Art. 9.04 Divieto di traino
Art. 9.05 Numero massimo dei passeggeri
Capo X: Disposizioni speciali per il Reno
Art. 10.01 Campo d’applicazioneArt. 10.02 Disposizioni particolari
Art. 10.03 Limitazione della velocità
Art. 10.04 Incrocio e sorpasso
Art. 10.05 Passaggio sotto i ponti
Art. 10.06 Obbligo d’attesa verso le navi passeggeri
Art. 10.07 Traversata
Art. 10.08 Impiego di sci nautici o di attrezzi analoghi
Art. 10.09 Navigazione in tempo di foschia
Art. 10.10 Segnaletica notturna degli apparecchi galleggianti, delle navi al lavoro e delle navi incagliate o affondate
Art. 10.11 Segnaletica diurna di apparecchi galleggianti, navi al lavoro e navi incagliate o affondate
Art. 10.12 Stazionamento vietato
Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XII: Autorizzazione per condurre navi
Art. 12.01 Obbligo del permessoArt. 12.02 Licenza di condurre
Art. 12.03 Condizioni generali da cui dipende il conseguimento di una licenza di condurre
Art. 12.04 Tempo di navigazione richiesto per il conseguimento della licenza di condurre delle categorie B e C
Art. 12.05 Esame di conduttore
Art. 12.06 Contenuto della licenza di condurre
Art. 12.07 Cambiamento di residenza abituale
Art. 12.08 Revoca e limitazione della licenza di condurre
Art. 12.09 Riconoscimento di altre licenze di condurre
Art. 12.10 Licenza di condurre per il Reno
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
Art. 13.01 PrincipioArt. 13.02 Galleggiabilità
Art. 13.03 Stabilità, bordo libero e marchi di immersione
Art. 13.04 Manovrabilità
Art. 13.05 Rumore massimo ammissibile in servizio
Art. 13.06 Avvertitori acustici
Art. 13.07 Impianti di pompaggio
Art. 13.08 Posto del timoniere
Art. 13.09 Apparecchi radar
Art. 13.10 Protezione delle acque
Art. 13.11 Motori a miscela
Art. 13.11a Emissioni di gas di scarico
Art. 13.11b Scambio di motori
Art. 13.11c Manutenzione di motori non sottoposti a perizie d’omologazione per i gas di scarico
Art. 13.12 Tubi di scarico
Art. 13.13 Recipienti per il carburante
Art. 13.14 Impianti elettrici o a gas liquido
Art. 13.15 Accumulatori
Art. 13.16 Impianti di riscaldamento, cucina e frigoriferi
Art. 13.17 Motori a bordo di navi passeggeri
Art. 13.18 Potenza ammissibile per le navi da diporto
Art. 13.19 Equipaggiamento minimo delle navi
Art. 13.20 Materiale di salvataggio
Capo XIV: Ammissione e ispezione delle navi
Art. 14.01 AmmissioneArt. 14.02 Contenuto del documento d’ammissione
Art. 14.03 Ispezione
Art. 14.04 Ispezione periodica, ispezione speciale, ispezione d’ufficio
Art. 14.05 Provvedimenti in caso di deficienze
Art. 14.06 Revoca del documento d’ammissione
Art. 14.07 Modifica, rinnovo e restituzione di documenti d’ammissione
Art. 14.08 Ammissione alla prova e al trasferimento
Parte quarta: Disposizioni finali
Art. 16.01 Diritti specialiArt. 16.02 Eccezioni
Art. 16.03 Disposizioni transitorie
Art. 16.04 Entrata in vigore
Disposizione finale della modifica del 4 giugno 19915
La presente modifica si applica ai veicoli muniti di motori di nave che sono ammessi, per la prima volta, dopo il 1° gennaio 1993 in virtù dell’ordinanza per la navigazione sul lago di Costanza.
Disposizione finale della modifica del 23 giugno 19956
I requisiti contenuti nell’articolo 13.20 capoversi 3 e 6 relativi alla spinta idrostatica degli attrezzi di salvataggio si applicano unicamente agli attrezzi di salvataggio su navi ammesse per la prima volta dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
Allegato A Segnali acustici
Allegato B Segnaletica dell’idrovia
Allegato C Prescrizioni concernenti i gas di scarico
1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001 ed entrata in vigore il 1° gen. 2002 (RU 2002 284 283).
2 Art. 1 del DCF del 17 mar. 1976 (RS 747.223.11).
3 Art. 1 del DCF del 17 mar. 1976 (RS 747.223.11).
4 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 ott. 2003, approvata dal CF il 24 mar. 2004 ed entrata in vigore il 1° mag. 2004 (RU 2004 2081 2079).
5 RU 1992 83
6 RU 1996 976