Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

747.223.1

Ordinanza
concernente la navigazione sul lago di Costanza

(Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)1

Decretata il 13 gennaio 1976

Approvata dal Consiglio federale il 17 marzo 19762

Entrata in vigore il 1° aprile 19763

(Stato 27  dicembre 2005)


Parte prima: Norme generali

Art. 0.01 Campo d’applicazione

Art. 0.02 Definizioni

Parte seconda: Norme di circolazione

Capo I: In genere

Art. 1.01 Conduttori

Art. 1.02 Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo

Art. 1.03 Dovere generale di diligenza

Art. 1.04 Comportamento in caso di circostanze particolari

Art. 1.05 Carico e numero dei passeggeri

Art. 1.06 Documenti

Art. 1.07 Ostacoli alla navigazione

Art. 1.08 Protezione della segnaletica dell’idrovia

Art. 1.09 Inquinamento dell’acqua

Art. 1.10 Protezione contro il rumore, il fumo, il gas di scarico e gli odori

Art. 1.11 Comportamento in caso di incidenti, assistenza

Art. 1.12 Navi incagliate o affondate

Art. 1.13 Ordini particolari

Art. 1.14 Ordini di carattere temporaneo

Art. 1.15 Navi prioritarie

Art. 1.16 Controllo

Capo II: Contrassegni delle navi

Art. 2.01 Contrassegni

Art. 2.02 Apposizione dei contrassegni

Capo III: Segnaletica delle navi

Art. 3.01 Fuochi

Art. 3.02 Bandiere e palloni

Art. 3.03 Fuochi e segnali vietati

Art. 3.04 Fuochi di soccorso

Art. 3.05 Lampade e riflettori

Art. 3.06 Segnaletica in rotta di notte e in presenza di foschia

Art. 3.07 Segnaletica supplementare per le navi prioritarie in rotta di notte o in presenza di foschia

Art. 3.08 Segnaletica delle navi e degli impianti galleggianti in stazionamento di notte o in presenza di foschia

Art. 3.09 Segnaletica diurna delle navi prioritarie in rotta

Art. 3.10 Segnaletica delle navi da pesca

Art. 3.11 Segnaletica diurna delle navi e degli impianti galleggianti il cui ancoraggio può costituire un pericolo per la navigazione

Art. 3.12 Fuoco blu a luce intermittente

Art. 3.13 Segnale d’immersione

Capo IV: Segnali acustici

Art. 4.01 In genere

Art. 4.02 Segnali acustici delle navi

Art. 4.03 Segnali acustici dei porti e imbarcaderi

Art. 4.04 Segnali acustici vietati

Capo V: Segnaletica dell’idrovia

Art. 5.01 In genere

Art. 5.02 Segnaletica delle entrate dei porti, degli imbarcaderi e degli impianti fissi

Capo VI: Norme di rotta

Art. 6.01 Norme generali di comportamento

Art. 6.02 Velocità

Art. 6.03 Comportamento nei confronti delle navi recanti il fuoco blu a luce intermittente

Art. 6.04 Norme per l’incrocio e il sorpasso

Art. 6.05 Priorità

Art. 6.06 Comportamento rispetto alle navi prioritarie, ai convogli rimorchiati, alle navi da pesca professionale e ai sommozzatori

Art. 6.07 Comportamento di navi a vela tra esse

Art. 6.08 Comportamento di navi che devono scostarsi da altre navi

Art. 6.09 Disposizioni speciali per il sorpasso

Art. 6.10 Entrata nei porti e uscita; debarcaderi

Art. 6.11 Restrizioni alla navigazione

Art. 6.12 Navigazione al radar

Art. 6.13 Navigazione in tempo di foschia, vento forte e tempesta

Art. 6.14 Segnali acustici durante la navigazione in caso di foschia

Art. 6.15 Usi di sci nautici o di apparecchi analoghi

Art. 6.16 Navi in stato d’emergenza

Capo VII: Norme di stazionamento

Art. 7.01 Stazionamento

Capo VIII:4 Sostanze che possono inquinare le acque e merci pericolose

Art. 8.01 Divieto di trasporto

Capo IX: Navigazione delle navi passeggeri

Art. 9.01 Operazioni ai debarcaderi

Art. 9.02 Imbarco e sbarco

Art. 9.03 Sicurezza e ordine a bordo e nei debarcaderi

Art. 9.04 Divieto di traino

Art. 9.05 Numero massimo dei passeggeri

Capo X: Disposizioni speciali per il Reno

Art. 10.01 Campo d’applicazione

Art. 10.02 Disposizioni particolari

Art. 10.03 Limitazione della velocità

Art. 10.04 Incrocio e sorpasso

Art. 10.05 Passaggio sotto i ponti

Art. 10.06 Obbligo d’attesa verso le navi passeggeri

Art. 10.07 Traversata

Art. 10.08 Impiego di sci nautici o di attrezzi analoghi

Art. 10.09 Navigazione in tempo di foschia

Art. 10.10 Segnaletica notturna degli apparecchi galleggianti, delle navi al lavoro e delle navi incagliate o affondate

Art. 10.11 Segnaletica diurna di apparecchi galleggianti, navi al lavoro e navi incagliate o affondate

Art. 10.12 Stazionamento vietato

Capo XI: Diversi

Art. 11.01 Posa e segnalazione di attrezzi di pesca

Art. 11.02 Pesca al traino

Art. 11.03 Idroplani

Art. 11.04 Divieto di fare il bagno e d’immersione

Art. 11.05 Approvazione di manifestazioni

Art. 11.06 Approvazione di trasporti speciali

Parte terza: Disposizioni d’ammissione

Capo XII: Autorizzazione per condurre navi

Art. 12.01 Obbligo del permesso

Art. 12.02 Licenza di condurre

Art. 12.03 Condizioni generali da cui dipende il conseguimento di una licenza di condurre

Art. 12.04 Tempo di navigazione richiesto per il conseguimento della licenza di condurre delle categorie B e C

Art. 12.05 Esame di conduttore

Art. 12.06 Contenuto della licenza di condurre

Art. 12.07 Cambiamento di residenza abituale

Art. 12.08 Revoca e limitazione della licenza di condurre

Art. 12.09 Riconoscimento di altre licenze di condurre

Art. 12.10 Licenza di condurre per il Reno

Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi

Art. 13.01 Principio

Art. 13.02 Galleggiabilità

Art. 13.03 Stabilità, bordo libero e marchi di immersione

Art. 13.04 Manovrabilità

Art. 13.05 Rumore massimo ammissibile in servizio

Art. 13.06 Avvertitori acustici

Art. 13.07 Impianti di pompaggio

Art. 13.08 Posto del timoniere

Art. 13.09 Apparecchi radar

Art. 13.10 Protezione delle acque

Art. 13.11 Motori a miscela

Art. 13.11a Emissioni di gas di scarico

Art.  13.11b Scambio di motori

Art. 13.11c Manutenzione di motori non sottoposti a perizie d’omologazione per i gas di scarico

Art. 13.12 Tubi di scarico

Art. 13.13 Recipienti per il carburante

Art. 13.14 Impianti elettrici o a gas liquido

Art. 13.15 Accumulatori

Art. 13.16 Impianti di riscaldamento, cucina e frigoriferi

Art. 13.17 Motori a bordo di navi passeggeri

Art. 13.18 Potenza ammissibile per le navi da diporto

Art. 13.19 Equipaggiamento minimo delle navi

Art. 13.20 Materiale di salvataggio

Capo XIV: Ammissione e ispezione delle navi

Art. 14.01 Ammissione

Art. 14.02 Contenuto del documento d’ammissione

Art. 14.03 Ispezione

Art. 14.04 Ispezione periodica, ispezione speciale, ispezione d’ufficio

Art. 14.05 Provvedimenti in caso di deficienze

Art. 14.06 Revoca del documento d’ammissione

Art. 14.07 Modifica, rinnovo e restituzione di documenti d’ammissione

Art. 14.08 Ammissione alla prova e al trasferimento

Capo XV: Equipaggio

Art. 15.01 Equipaggio

Parte quarta: Disposizioni finali

Art. 16.01 Diritti speciali

Art. 16.02 Eccezioni

Art. 16.03 Disposizioni transitorie

Art. 16.04 Entrata in vigore

Disposizione finale della modifica del 4 giugno 19915

La presente modifica si applica ai veicoli muniti di motori di nave che sono ammessi, per la prima volta, dopo il 1° gennaio 1993 in virtù dell’ordinanza per la navigazione sul lago di Costanza.

Disposizione finale della modifica del 23 giugno 19956

I requisiti contenuti nell’articolo 13.20 capoversi 3 e 6 relativi alla spinta idrostatica degli attrezzi di salvataggio si applicano unicamente agli attrezzi di salvataggio su navi ammesse per la prima volta dopo l’entrata in vigore della presente modifica.


Allegato A Segnali acustici
Allegato B Segnaletica dell’idrovia
Allegato C Prescrizioni concernenti i gas di scarico

RU 1976 1338


1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001 ed entrata in vigore il 1° gen. 2002 (RU 2002 284 283).
2 Art. 1 del DCF del 17 mar. 1976 (RS 747.223.11).
3 Art. 1 del DCF del 17 mar. 1976 (RS 747.223.11).
4 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 ott. 2003, approvata dal CF il 24 mar. 2004 ed entrata in vigore il 1° mag. 2004 (RU 2004 2081 2079).
5 RU 1992 83
6 RU 1996 976


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali