Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo IX: Navigazione delle navi passeggeri
< Art. 9.04 Divieto di traino
> Art. 10.01 Campo d’applicazione

Art. 9.05 Numero massimo dei passeggeri

Il numero massimo dei passeggeri deve essere indicato in un luogo ben visibile.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali