Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo IX: Navigazione delle navi passeggeri
< Art. 9.03 Sicurezza e ordine a bordo e nei debarcaderi
> Art. 9.05 Numero massimo dei passeggeri

Art. 9.04 Divieto di traino

Salvo nei casi di forza maggiore, le navi con passeggeri a bordo non devono rimorchiare o farsi rimorchiare né navigare accoppiate.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali