Parte seconda: Norme di circolazione
Capo IX: Navigazione delle navi passeggeri
< Art. 9.03 Sicurezza e ordine a bordo e nei debarcaderi
> Art. 9.05 Numero massimo dei passeggeri
Art. 9.04 Divieto di traino
Salvo nei casi di forza maggiore, le navi con passeggeri a bordo non devono rimorchiare o farsi rimorchiare né navigare accoppiate.
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali